Art. 5.
(Divieto di finanziamento dei partiti politici e dei gruppi parlamentari da parte di società concessionarie di servizi pubblici).

      1. L'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dal seguente:

      «Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società da queste controllate, nonché da parte di soggetti concessionari di servizi pubblici, di soggetti controllati da questi ultimi ovvero di soggetti che controllano concessionari di servizi pubblici, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari».